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La Normativa italiana, con la Legge di Stabilità, art. 1 co. 98-108 della L. 28.12.2015 n.208 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che abbiano effettuato a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 investimenti destinati a strutture produttive del Sud Italia..
Possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica e dalle dimensioni), che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, abbiano effettuato l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ad esclusione dei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del:
– 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese e per le strutture produttive ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
– 30% per le piccole imprese, 20% per le medie e 10% per le grandi imprese, per le strutture produttive situate nelle zone delle regioni Abruzzo e Molise.
– Sono agevolate quelle spese facenti parte di un progetto di investimento iniziale (creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; nuova attività economica).
– Le spese relative all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio di cui sopra.
La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:
Tale valore massimo va assunto al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie di beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
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